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- Differenza tra i “momenti impositivi”

Una differenza che potrebbe risultare sostanziale per alcune attività è quella derivante dal momento in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizio assumono rilevanza ai fini impositivi. Ad esempio le prestazioni di servizi si considerano effettuate ai fini IVA al momento del loro pagamento , anche se il completamento delle prestazioni fosse avvenuto, per ipotesi, in esercizi (anni d’imposta) precedenti. Ciò contrariamente a quanto previsto dalla normativa delle imposte sui redditi, e quindi ai fini IRAP, di tassazione in base al principio di competenza; ovvero la prestazione di servizi è tassata nel periodo d’imposta in cui viene eseguita, indipendentemente dal pagamento della stessa, e nel caso di completamento in più anni sarebbe tassata in ciascun esercizio in base alla quota parte riferibile agli stessi.

- Differenza di tassazione delle importazioni/esportazioni

L’IRAP consente la deduzione dei costi rappresentati dalle importazioni, che vengono invece assoggettate ai fini IVA, mentre grava sulle esportazioni, considerate ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività, che sono invece “esenti” dall’IVA in quanto il consumo dei beni avverrà fuori dal territorio nazionale.

- Differenza fondamentale fra i soggetti passivi

Il soggetto passivo di un imposta è colui il quale viene indicato dalla norma come destinatario del prelievo tributario. Nell’IRAP questi è identificato all’art. 3 del D.lgs istitutivo e coincide con l’impresa (per semplificazione). E’ quest’ultima infatti che si sottopone con autotassazione al prelievo impositivo sul valore della produzione netta dichiarata nel proprio conto economico. Nell’IVA invece, anche se la norma indica l’impresa come soggetto passivo, il destinatario del prelievo d’imposta è il consumatore finale, seppur non richiamato mai dalla normativa, il quale è il c.d. contribuente di fatto. Questi infatti non avendo la possibilità di trasferire in avanti il carico d’imposta ad un altro soggetto, sopporta il peso finale del tributo. Tale differenza fra i soggetti passivi di fatto dei due tributi rende impossibile un confronto, anche a livello statistico, fra le imposte in questione. Nelle conclusioni degli avvocati generali (sotto commentate), viene citata la sentenza Careda del 1995 dove la Corte ha specificato che, affinché un tributo sia assoggettato al divieto (di duplicato dell’IVA), esso deve poter essere trasferito al consumatore. La tesi, sostenuta, che l’IRAP venga comunque trasferita al consumatore non può essere accolta in quanto questo rappresenta il campo di scelte discrezionali dell’imprenditore nel quale è vietato entrare.

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