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- Differenza tra i “momenti impositivi”
Una differenza che potrebbe risultare sostanziale per alcune attività è quella
derivante dal momento in cui le cessioni di beni o le prestazioni
di servizio assumono rilevanza ai fini impositivi. Ad esempio le prestazioni di
servizi si considerano effettuate ai fini IVA al momento del loro pagamento
, anche se il completamento delle prestazioni fosse avvenuto, per ipotesi,
in esercizi (anni d’imposta) precedenti. Ciò contrariamente a quanto previsto
dalla normativa delle imposte sui redditi, e quindi ai fini IRAP, di tassazione in
base al principio di competenza; ovvero la prestazione di servizi è
tassata nel periodo d’imposta in cui viene eseguita, indipendentemente dal pagamento
della stessa, e nel caso di completamento in più anni sarebbe tassata in ciascun
esercizio in base alla quota parte riferibile agli stessi.
- Differenza di tassazione delle importazioni/esportazioni
L’IRAP consente la deduzione dei costi rappresentati dalle importazioni, che vengono
invece assoggettate ai fini IVA, mentre grava sulle esportazioni, considerate
ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività, che sono invece “esenti” dall’IVA in
quanto il consumo dei beni avverrà fuori dal territorio nazionale.
- Differenza fondamentale fra i soggetti passivi
Il soggetto passivo di un imposta è colui il quale viene indicato dalla norma come
destinatario del prelievo tributario. Nell’IRAP questi è identificato all’art. 3 del
D.lgs istitutivo e coincide con l’impresa (per semplificazione). E’ quest’ultima
infatti che si sottopone con autotassazione al prelievo impositivo sul valore della
produzione netta dichiarata nel proprio conto economico. Nell’IVA invece, anche se
la norma indica l’impresa come soggetto passivo, il destinatario del prelievo
d’imposta è il consumatore finale, seppur non richiamato mai dalla normativa, il
quale è il c.d. contribuente di fatto. Questi infatti non avendo la possibilità di
trasferire in avanti il carico d’imposta ad un altro soggetto, sopporta il peso
finale del tributo. Tale differenza fra i soggetti passivi di fatto dei due tributi
rende impossibile un confronto, anche a livello statistico, fra le imposte in
questione. Nelle conclusioni degli avvocati generali (sotto commentate), viene
citata la sentenza Careda del 1995 dove la Corte ha specificato che, affinché un
tributo sia assoggettato al divieto (di duplicato dell’IVA), esso deve poter essere
trasferito al consumatore. La tesi, sostenuta, che l’IRAP venga comunque trasferita
al consumatore non può essere accolta in quanto questo rappresenta il campo di
scelte discrezionali dell’imprenditore nel quale è vietato entrare.
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