Tutti i diritti riservati
La Corte ha invece omesso di analizzare le altre
caratteristiche essenziali dell’IVA, dove invece si ravvisano delle similitudini
(vedi sopra il relativo paragrafo) con l’IRAP.
In particolare nell’applicazione dell’imposta, così
come avviene nell’IVA, al valore aggiunto prodotto. Nella sentenza viene richiamata
una precedente pronuncia, sempre della stessa Corte, nella causa Dansk Denkavit del
1992. In tale sentenza, richiamata abbondantemente in entrambe le conclusioni degli
avvocati generali, un tributo danese, somigliante all’IRAP, è stato dichiarato
incompatibile con il sistema comunitario. La Corte ha però distinto l’IRAP dal
suddetto tributo in quanto quest’ultimo era destinato a ripercuotersi sul consumatore
finale. (vedi sopra Differenza fondamentale fra i soggetti passivi) La decisione è
stata accolta con soddisfazione dallo Stato Italiano. Il Viceministro dell’Economia
Vincenzo Visco (uno degli ideatori dell’IRAP) ha affermato: “Si tratta di una buona
notizia, peraltro attesa, dal momento che l'imposta era stata debitamente autorizzata
dalla Commissione Europea proprio in riferimento alla VI Direttiva sull'Iva” (1997
– non si trattava in realtà di una “autorizzazione” della Commissione, ma di una
lettera firmata dall’allora Direttore generale responsabile per le dogane e le
imposte indirette che esprimevaparere favorevole al progetto dell’IRAP ma si
riservava di riesaminarla alla luce di eventuali modifiche e/o delle norme di
attuazione da adottare – comunque, a parere del sottoscritto, era un via libera).
“In caso di pronuncia contraria sarebbe venuta meno ogni certezza del diritto in
ambito comunitario. L'amministrazione italiana aveva prodotto uno studio analitico
che dimostrava, sulla base delle considerazioni dell'avvocato generale, signora
Christine Stix-Hackl, che le due imposte Iva e Irap avevano profili di gettito del
tutto diversi” (vedi sopra il commento alle Conclusioni dell'avvocato generale dove
si ravvisa invece in tale studio la somiglianza sostanziale delle basi imponibili).
“Di tutto ciò non si poteva non tenere conto. Per il futuro sarebbe opportuno che i
consulenti fiscali fossero più prudenti nel promuovere liti che fanno perdere tempo
e denaro ai contribuenti.“ In conclusione la sentenza della Corte è, a parere dello
scrivente, nella sostanza corretta, anche se si auspica un intervento a breve
termine del Parlamento o del Governo Italiano che preveda l’abolizione della
discussa tassa in un ottica di semplificazione e alleggerimento fiscale.
Roma, 31 marzo 2007
Autore: Mauro Galiani
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