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- condizione oggettiva, ossia si considerano operazioni imponibili le CESSIONI DI BENI (art. 2) e le PRESTAZIONI DI SERVIZI (art. 3); - condizione soggettiva, ossia si considerano operazioni imponibili quelle effettuate nell’esercizio di imprese (art. 4) o nell’esercizio di arti e professioni (art. 5); - condizione territoriale, ossia si considerano operazioni imponibili quelle effettuate nel territorio italiano (art. 7). L’art. 6 stabilisce il momento in cui le singole operazioni poste in essere assumono rilevanza ai fini IVA; in particolare questo momento di “effettuazione delle operazioni” rappresenta una delle differenze esistenti nel confronto con l’IRAP, come verrà spiegato nel successivo paragrafo.

Similitudini/differenze fra le due imposte

- Entrambe colpiscono il valore aggiunto prodotto

Seppur con meccanismi totalmente differenti, entrambe le imposte IRAP e IVA rappresentano una tassazione del valore aggiunto prodotto da una determinata impresa in un determinato periodo d’imposta. Se un’impresa infatti detrae, dall’IVA incassata su ogni singola operazione di vendita di beni, la relativa IVA pagata sull’acquisto dei beni stessi, sottopone a tassazione ogni singolo plusvalore attribuito ai beni commercializzati, ed analogamente se viene tassata sul totale delle vendite dedotto il totale degli acquisti risultante dal proprio bilancio annuale, così come avviene ai fini IRAP, si sottopone a tassazione lo stesso plusvalore prodotto. Riprendendo l’esempio sopra esposto riguardo all’IRAP, si comprenderà come la base imponibile della Società X somiglia sostanzialmente alla differenza tra l’imponibile IVA delle operazioni di vendita e la somma dei costi indicati in bilancio rilevanti ai fini IVA. Se si ipotizza l’aliquota iva del 20% sia sulle operazioni attive che su quelle passive, si ottiene: vendite 500.000 x 20% = 100.000 (IVA a debito) - acquisti di merci 150.000 x 20% = 30.000 (IVA detratta) - servizi ricevuti 50.000 x 20% = 10.000 (IVA detratta) - affitto 40.000 x 20% = 8.000 (IVA detratta) = totale IVA dovuta 52.000, da cui si può ricavare (/ 0,2) una base imponibile IVA di 260.000 da confrontare con quella calcolata ai fini IRAP di 235.000. Per ottenere una maggiore verosimiglianza si dovrebbero aggiungere alla base imponibile IRAP di 235.000 anche gli ammortamenti di 15.000 in quanto rappresentano una quota parte del costo sostenuto in anni precedenti per l’acquisto di beni strumentali (es. arredi) di cui si è già detratta l’intera IVA, quindi la base imponibile rettificata ai fini IRAP sarebbe di 250.000. Il raffronto, riportato in questo esempio, tra il valore aggiunto imponibile ai fini IVA di 260.000 e quello ai fini IRAP di 235.000 (rettificato 250.000) è confermato dalla Tabella Panel 5 presente nel documento di lavoro dell’Ufficio Studi dell’Agenzia delle Entrate, stilato nel maggio del 2006 (vedi sotto Conclusioni dell'avvocato generale CHRISTINE STIX-HACKL), dove alla branca/settore di attività del Commercio (lett. G) le percentuali dei rapporti Base IRAP/IVA per gli anni 1999-2002 variano tra 89,92% e 95,56%.

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