Tutti i diritti riservati

Il giudice nazionale del rinvio ha osservato quanto segue:

– in primo luogo, l’IRAP si applica, in modo generalizzato, a tutte le operazioni commerciali di produzione o di scambio aventi ad oggetto beni e servizi poste in essere nell’esercizio in modo abituale di un’attività svolta a tale fine, vale a dire nell’esercizio di imprese o di arti e professioni;

– in secondo luogo, l’IRAP, sebbene sia calcolata con un procedimento diverso da quello utilizzato per l’IVA, colpisce il valore netto derivante dalle attività produttive, e più esattamente il valore netto «aggiunto» al prodotto dal produttore, cosicché l’IRAP sarebbe un’IVA;

– in terzo luogo, l’IRAP è riscossa in ogni fase del processo di produzione o di distribuzione;

– in quarto luogo, la somma delle IRAP riscosse nelle varie fasi del ciclo, dalla produzione all’immissione al consumo, è pari all’aliquota IRAP applicata al prezzo di vendita di beni e servizi praticato in sede di immissione al consumo.

- Imposta Regionale sulle Attività Produttive

In attuazione dell’art.3, co.143, lett. a), L. 662/1996 è stato emanato il D.lgs 446/1997 che ha istituito l’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), un’imposta sconosciuta ai sistemi fiscali dei Paesi dell’Unione europea. L’Irap è un’imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza (intesa come presupposto impositivo) allo stadio della sua produzione, si cita a tal proposito l’art.2 del D.lgs 446/1997: «Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». La base imponibile (art. 4 D.lgs citato) è costituita dal “valore della produzione netta” derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione dai soggetti passivi (art. 3) che possono essere suddivisi nei seguenti gruppi: imprese (art. 5), lavoratori autonomi (art. 8), banche ed assicurazioni (artt. 6 e 7), produttori agricoli (art. 9), enti non commerciali (art. 10), GEIE (art. 13). L’aliquota è fissata (dall’art.16) al 4,25 %, ma può essere variata dall’autorità regionale. L’istituzione dell’imposta è stata accompagnata, in un ottica di “semplificazione fiscale”, dalla soppressione di una serie di tributi minori, quali: ILOR, ICIAP, IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE, TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA PARTITA IVA, CONTRIBUTO S.S.N. ed altri contributi sanitari. Fin dall’anno successivo all’entrata in vigore (1998) l’imposta è stata l’oggetto di numerose ordinanze emesse da diverse commissioni tributarie provinciali che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.lgs istitutivo. La Corte Costituzionale Italiana con la sentenza n. 156 del 21/5/2001, le ha dichiarate tutte inammissibili sancendo la piena legittimità dell’IRAP e affermando tra l'altro, per ciò che può interessare la presente trattazione, che il tributo colpisce il valore della produzione netta (valore aggiunto) quale espresso dalla differenza tra i ricavi ed i costi per beni e servizi.

pag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10