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Il giudice nazionale del rinvio ha osservato quanto
segue:
– in primo luogo, l’IRAP si applica, in modo generalizzato, a tutte le operazioni
commerciali di produzione o di scambio aventi ad oggetto beni e servizi poste in
essere nell’esercizio in modo abituale di un’attività svolta a tale fine, vale a dire
nell’esercizio di imprese o di arti e professioni;
– in secondo luogo, l’IRAP, sebbene sia calcolata con un procedimento diverso da
quello utilizzato per l’IVA, colpisce il valore netto derivante dalle attività
produttive, e più esattamente il valore netto «aggiunto» al prodotto dal produttore,
cosicché l’IRAP sarebbe un’IVA;
– in terzo luogo, l’IRAP è riscossa in ogni fase del processo di produzione o di
distribuzione;
– in quarto luogo, la somma delle IRAP riscosse nelle varie fasi del ciclo, dalla
produzione all’immissione al consumo, è pari all’aliquota IRAP applicata al prezzo
di vendita di beni e servizi praticato in sede di immissione al consumo.
- Imposta Regionale sulle Attività Produttive
In attuazione dell’art.3, co.143, lett. a), L. 662/1996 è stato emanato il D.lgs
446/1997 che ha istituito l’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive),
un’imposta sconosciuta ai sistemi fiscali dei Paesi dell’Unione europea.
L’Irap è un’imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza (intesa
come presupposto impositivo) allo stadio della sua produzione, si cita a tal
proposito l’art.2 del D.lgs 446/1997: «Presupposto dell’imposta è l’esercizio
abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo
scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».
La base imponibile (art. 4 D.lgs citato) è costituita dal “valore della produzione
netta” derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione dai soggetti
passivi (art. 3) che possono essere suddivisi nei seguenti gruppi: imprese (art. 5),
lavoratori autonomi (art. 8), banche ed assicurazioni (artt. 6 e 7), produttori
agricoli (art. 9), enti non commerciali (art. 10), GEIE (art. 13).
L’aliquota è fissata (dall’art.16) al 4,25 %, ma può essere variata dall’autorità
regionale.
L’istituzione dell’imposta è stata accompagnata, in un ottica di “semplificazione
fiscale”, dalla soppressione di una serie di tributi minori, quali: ILOR, ICIAP,
IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE, TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA
PARTITA IVA, CONTRIBUTO S.S.N. ed altri contributi sanitari.
Fin dall’anno successivo all’entrata in vigore (1998) l’imposta è stata l’oggetto
di numerose ordinanze emesse da diverse commissioni tributarie provinciali che
hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.lgs istitutivo.
La Corte Costituzionale Italiana con la sentenza n. 156 del 21/5/2001, le ha
dichiarate tutte inammissibili sancendo la piena legittimità dell’IRAP e affermando
tra l'altro, per ciò che può interessare la presente trattazione, che il tributo
colpisce il valore della produzione netta (valore aggiunto) quale espresso dalla
differenza tra i ricavi ed i costi per beni e servizi.
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