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Analisi e commento sentenza 3.10.2006 causa C-475/03

Corte di giustizia delle Comunità europee

compatibilità IRAP – IVA

L’art. 234 del Trattato CE prevede che la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione del Trattato e sugli atti compiuti dalle Istituzioni della Comunità.

Il 3 ottobre 2006 la Corte ha emesso una sentenza (causa C-475/03) avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, per i cui effetti (conti pubblici italiani e soluzione di un considerevole numero di giudizi pendenti presso le commissioni tributarie) merita un approfondimento.

Causa principale e questione pregiudiziale

La Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l. ha impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cremona il rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona, al rimborso dell’IRAP versata negli anni 1998 e 1999. Con ordinanza del 9 ottobre 2003, la Commissione tributaria provinciale di Cremona, vista la tesi avanzata dalla ricorrente circa il contrasto esistente fra il decreto legilslativo n. 446/97 istitutivo dell’IRAP e l’art. 33 della sesta direttiva (IVA), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’art. 33 della [sesta direttiva] debba essere interpretato nel senso che esso vieti di assoggettare ad IRAP il valore della produzione netta derivante dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».

Osservazioni e sviluppo delle problematiche sulla questione pregiudiziale

Partendo dalle osservazioni che hanno indotto il giudice nazionale a sollevare la questione pregiudiziale, si analizzeranno le caratteristiche della normativa nazionale dell’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE e quelle della sesta direttiva comunitaria sull’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, mettendo in luce se vi siano somiglianze sostanziali tra i due tipi di imposte tali da far ricadere l’IRAP nel divieto comunitario di introdurre nuove imposizioni sugli scambi, causando così interferenze e mettendo a rischio il funzionamento del mercato comune europeo. Si procederà poi con un commento alle due conclusioni degli Avvocati generali della Corte che si sono succedute nel procedimento, per giungere infine, dopo un breve richiamo alle reazioni dello Stato e delle imprese Italiane, alla decisione della Corte.

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